Circoli
I circoli ARCI sono la più grande rete di esperienze culturali di base del nostro paese, spazi aperti per produrre e consumare attività ricreative, cultura, laboratori della creatività giovanile, protagonisti della riqualificazione dei territori con offerte culturali di qualità.
Le basi associative, oltre a rappresentare il patrimonio storico sociale dell’ARCI, sono la linfa quotidiana dell’associazione. La maggior parte del lavoro necessario all’esistenza dei circoli è frutto dell’impegno giornaliero, volontario e gratuito dei soci.
Dentro al circolo si creano momenti di aggregazione intergenerazionale, sono spazi nei quali scoprire il piacere dell’impegno civile, organizzare occasioni di socialità e svago, promuovere la formazione e la cultura, lavorare per offrire solidarietà e sostegno concreto ai più svantaggiati.
Sempre più spesso i circoli ospitano attività legate ai settori di intervento dell’ARCI, da corsi di formazioni di vario genere, al sostegno scolastico per bambini ai corsi di musica e teatro.
Le diverse associazioni affiliate sono legate al territorio in cui operano e, con le loro programmazioni culturali, sociali e ricreative, sono portatrici di un valore aggiunto alla realtà già composita dell’ARCI.
Tecnicamente cosa è un circolo?
E’ un’associazione senza fini di lucro fra persone che vogliono promuovere insieme un’attività culturale, ricreativa, di solidarietà, sportiva, ecc..
L’atto costitutivo l’atto di nascita dell’associazione, e lo statuto è l’insieme delle norme che regolano la vita del circolo, che valgono per tutti i soci
Come funziona?
La tessera documenta l’iscrizione del socio al circolo e all’associazione nazionale, consente di partecipare alle iniziative e alle attività del circolo e dell’associazione di riferimento.
L’affiliazione è l’atto di iscrizione e di adesione del circolo ad una associazione nazionale, nel cui statuto il circolo stesso si riconosce.
Chi prende le decisioni?
L’assemblea è costituita dai soci del circolo, decide il programma annuale, vota il bilancio, elegge il consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo predispone ed applica il programma, elegge il presidente, esegue il mandato progettuale dell’assemblea. Il presidente è anche, di norma, il legale rappresentante dell’associazione.
Il programma è l’insieme delle attività e delle iniziative decise dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo; la sua realizzazione è ciò che qualifica veramente la natura del circolo.
Il bilancio è il documento che riporta i movimenti relativi alla gestione delle attività, alle spese generali, al tesseramento e presenta all’assemblea dei soci la situazione del rendiconto economico e finanziario obbligatorio per legge dal 1998.
Chi può frequentare i locali e le attività del circolo?
Sono autorizzati a frequentare i locali e le attività i soci del circolo in regola con il pagamento della quota sociale; è inoltre facoltà del circolo consentire l’accesso ai soci dell’associazione nazionale cui esso aderisce.
Perché non si può aprire un circolo?
Un circolo non è un negozio o un bar, ma nasce dall’iniziativa di cittadini che, senza fini di lucro, si associano per sviluppare un comune interesse, quindi non ci sono “padroni” o “soci fondatori” (dotati cioè di diritti particolari).
….ma si può lavorare in un circolo e ricavarne un proprio compenso in modo del tutto legittimo. E’ possibile attraverso forme consentite dalla legge, che vanno dal lavoro dipendente ai diversi tipi di collaborazione con la stipula di contratti legati alle mansioni richieste dallo svolgimento delle attività.
E SE DIVENTI UN CIRCOLO ARCI DA NOI TROVERAI SOSTEGNO, CONSULENZE, SERVIZI, CONSIGLI:
- consulenza (legale, fiscale, associativa)sulla normativa in vigore,
- assistenza legale e servizi assicurativi,
- convenzioni commerciali per gli acquisti,
- sostegno alla progettazione di attività culturali e di promozione sociale
Come puoi metterti in contatto?
La nostra sede si trova ad Arezzo in Via Garibaldi 135, telefono 0575/302198, fax 0575/295376, e-mail arezzo@arci.it
ATTO COSTITUTIVO
Riportiamo di seguito un atto costitutivo “tipo” utilizzabile per la nascita di un associazione.
Per tutti i chiarimenti e per la sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate CONTATTACI ai recapiti indicati sopra.
In data ………………….. alle ore……………………. presso la futura sede sociale del costituendo Circolo (Associazione), sita in ………………. Via…………………………. , si sono riuniti i Signori:
(- aggiungere elenco soci -)
per costituire un Circolo (Associazione) Culturale, Ricreativo (eventuali ulteriori finalità) non a fini di lucro.
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. ……………………………….
il quale accettando l’incarico, nomina quale segretario il Sig………..……………………..
Il Presidente dell’assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell’iniziativa volta a costituire un Circolo (Associazione) Culturale e Ricreativo e (ev. altro…..) non a fini di lucro.
Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui i giovani ed i cittadini tutti che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello “stare insieme” poste alla base delle esigenze associative.
Il Presidente dell’Assemblea dà lettura dello Statuto, (che si riporta in calce al presente atto), che dopo ampia discussione viene posto in votazione ed approvato all’unanimità.
Il Presidente dell’assemblea illustra i motivi che a suo parere dovrebbero indurre il Circolo (Associazione) ad aderire all’Associazione Nazionale ARCI, e dà lettura dello Statuto Nazionale della stessa, Statuto i cui fondamenti sono del tutto conformi ai principi su cui si basa la costituzione del Circolo (Associazione), e in cui gli astanti si riconoscono assolutamente, e che garantisce una partecipazione libera e democratica al Circolo (Associazione) medesimo ed alla vita sociale, culturale, ricreativa e politica di cui il Circolo (Associazione) è parte attiva.
I soci prendono conoscenza di detto Statuto, ed ascoltata la relazione del Presidente, deliberano all’unanimità di aderire all’Associazione Nazionale ARCI, di adottarne lo Statuto e di assumerne la tessera nazionale quale tessera del Circolo (Associazione).
L’assemblea delibera quindi che il costituito Circolo (Associazione) venga denominato
“Circolo (Associazione) ARCI ………..” di ……….che la sua sede legale sia posta in ………..………………….Via ……………………
Su proposta dell’assemblea viene nominato Presidente del costituito Circolo (Associazione) ……. il Sig. ………., segretario il Sig…………………………. e
consiglieri i Sig.ri …..…………………
La proposta, posta in votazione, viene approvata all’unanimità.
L’assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci di detto Circolo (Associazione), libero a tutti i cittadini a norma di statuto, salvo ratifica del consiglio, e fissa la durata degli Organi direttivi provvisori nominati in anni uno, termine al quale dovranno essere indette elezioni per gli eventuali rinnovi.
Null’altro essendovi a deliberare l’assemblea viene sciolta alle ore
Il Segretario il Presidente
I presenti
___________________
___________________
___________________
STATUTO
Riportiamo di seguito uno statuto “tipo” utilizzabile per la nascita di un associazione.
Per tutti i chiarimenti e per la sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate CONTATTACI ai recapiti indicati sopra.
Costituzione e Scopi
Art. 1
Nello spirito della Costituzione Italiana ed in base agli art. 396 e seguenti del Codice Civile è costituita un’associazione non riconosciuta con sede nel Comune di ___________________, via __________________________, che assume la denominazione di _________________________
Art.2
L’associazione __________________________ è un centro permanente di vita associativa a carattere prevalentemente volontario, democratico unitario e antifascista.
Non persegue finalità di lucro.
Aderisce ad Arci Nuova Associazione, il cui carattere assistenziale è riconosciuto con D.M. del 2 agosto 1967 n. 1017022/12000 A, di cui condivide finalità e programma, adottandone la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando, però, autonomia programmatica ed amministrativa.
Art.3
E’ compito dell’associazione quello di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, sportive e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci ed a una più completa formazione umana e sociale.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell’associazione.
Per tali scopi l’associazione potrà:
- avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite,
- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’associazione ed a favorire il suo sviluppo,
- dare la propria adesione a quelle associazioni ed enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali,
- organizzare servizi rispondenti ai bisogni culturali, sportivi, turistici, dello spettacolo, della ricreazione, del riposo e dell’assistenza dei soci, compresa anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente a favore dei soci,
- organizzare iniziative, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative in conformità alle finalità istituzionali contenute nel presente statuto
- utilizzare la propria sede in qualunque modo possa contribuire al raggiungimento dei fini statutari sopra previsti.
I Soci
Art.4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione tutti i cittadini che condividono il presente statuto.
Art.5
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al consiglio direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e codice fiscale; dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Art.6
La presentazione della domanda di ammissione da diritto a ricevere la tessera sociale. E’ compito dell’associazione ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al consiglio direttivo dell’associazione.
Art.7
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’associazione stessa.
E’ ammessa la frequenza di soci di altre associazioni federate ARCI purché in possesso della tessera associativa.
I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organismi dirigenti (potendo anche essere eletti), per l’approvazione dei rendiconti consuntivi e dei bilanci preventivi, garantendo la democraticità dell’associazione.
Art.8
I soci sono tenuti:
- al pagamento della tessera sociale, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti, comprese eventuali integrazioni di cassa sociale, attraverso versamenti di quote straordinarie. Tale contributo rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. Non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
- all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Art.9
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali,
- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo,
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi dall’avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.
I soci espulsi potranno ricorrere contro provvedimento nella prima assemblea ordinaria.
Patrimonio sociale
Art.10
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione,
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi,
- dal fondo di riserva.
Art.11
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
Bilancio
Art.12
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.
Art.13
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
- il 10% al fondo di riserva,
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature, nonché per ogni altro investimento conforme alle finalità del presente statuto. E’ esclusa qualsiasi ripartizione degli utili fra i soci.
Assemblee
Art.14
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate con annuncio scritto recapitato a domicilio prima della riunione, ovvero con annuncio scritto affisso nei locali della sede sociale almeno quindici giorni prima della medesima.
Art.15
L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo cha va dal 1 gennaio al 30 aprile. Essa:
- elegge la commissione elettorale, composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni,
- approva il bilancio,
- procede alla nomina delle cariche sociali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21 e 22,
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma 2 dell’art. 13 del presente statuto,
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale
art.16
L’assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte che il consiglio lo reputi necessario,
- ogniqualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale,
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.
L’assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art.17
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno salvo quanto disposto dal successivo art.18 . La seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima.
Art.18
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’associazione, è indispensabile la presenza di almeno 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
Art.19
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
Art.20
L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa o dal presidente dell’associazione stessa, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbali.
Consiglio Direttivo
Art.21
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10 consiglieri eletti fra i soci. Il consiglio resta in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Art.22
Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, Il VicePresidente, il Segretario, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Art.23
Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta lo ritenga necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell’associazione.
I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a quattro riunioni consecutive decade. Decade altresì il consigliere che presenta sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art.24
Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto,
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea,
- redigere i bilanci,
- compilare progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’assemblea,
- stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale, tuttavia la stipula dei contratti aventi per oggetto l’acquisto e l’alienazione dei beni immobiliari, contrazione di mutui ipotecari o comunque ipoteche sui beni sociali, dovrà essere preventivamente autorizzata dall’assemblea ordinaria degli associati,
- formulare regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea,
- deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci,
- nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Presidente
Art.25
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, rappresenta l’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza e di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al VicePresidente.
Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.
Scioglimento dell’associazione
Art.26
La decisione di scioglimento dell’associazione deve essere presa con le modalità previste dall’art. 18. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano sullo scioglimento. La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente statuto e, comunque, per opere di utilità sociale. E’ esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
Disposizione finale
Art.28
Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, del regolamento interno e le disposizioni delle leggi vigenti.
N.B.
IN CASO L’ASSOCIAZIONE LO VOGLIA, NELLO STATUTO, SI POSSONO PREVEDERE ANCHE I SEGUENTI ORGANI:
COLLEGIO SINDACALE
COLLEGIO DEI GARANTI
DI NORMA E’ PREFERIBILE PREVEDERLI
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